L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale connessa con la sua qualità di Architetto iscritto al relativo Ordine.
La Società in dipendenza di quanto stabilito all’Art. 21 – Limiti di indennizzo, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a termini di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) oltre alle spese di difesa nei limiti degli articoli 27,28,29,30 e 31 della garanzia Tutela Giudiziaria, per danni involontariamente cagionati ai clienti, ai mandanti, ai committenti, ai loro dipendenti o collaboratori ed a coloro dei quali ha ricevuto l’incarico, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, compresi i danni alle opere per rovina totale o parziale delle opere stesse, in conseguenza di qualsiasi atto od omissione commessi dall’Assicurato stesso o da qualsiasi altra persona della quale l’Assicurato è legalmente responsabile, nell’espletamento delle attività di progettazione e direzione dei lavori svolte in qualità di Architetto che esercita la libera professione.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.